
Ad ottobre 2025 è stata pubblicata la VI edizione della norma CEI 11-27 “Lavori su impianti elettrici”, che sostituisce la precedente edizione del 2021. La nuova edizione, allineata alla norma europea CEI EN 50110-1:2024, introduce modifiche significative agli acronimi delle figure professionali, alle definizioni di supervisione e alle distanze di lavoro. In questo articolo analizziamo nel dettaglio le novità e il loro impatto sulla valutazione del rischio elettrico aziendale.
Contenuti dell’articolo
- Inquadramento normativo: la CEI 11-27 non è legge, ma…
- Le nuove figure professionali: da URI a GI, da PL a RLE
- Le due tipologie di supervisione
- Le distanze di lavoro: nuova struttura
- Arc Flash: il nuovo Allegato I
- Impianti complessi: obblighi specifici
- Impatto sulla valutazione del rischio elettrico
- Periodo transitorio e scadenze
Inquadramento normativo: la CEI 11-27 non è legge, ma…
La CEI 11-27 è una norma tecnica volontaria, non una legge cogente. Tuttavia, il D.Lgs. 81/08 all’art. 80 comma 3-bis stabilisce che il datore di lavoro deve predisporre le procedure di uso e manutenzione tenendo conto delle “pertinenti norme tecniche”. La CEI 11-27 è LA pertinente norma tecnica per i lavori su impianti elettrici.
Inoltre, la Legge 186/68 all’art. 2 stabilisce che gli impianti realizzati secondo le norme CEI si considerano costruiti a regola d’arte. In caso di infortunio elettrico, il giudice chiederà se sono state seguite le norme tecniche pertinenti: non averlo fatto espone il datore di lavoro a responsabilità civili e penali.
Attenzione: La precedente edizione (CEI 11-27:2021-09) rimane applicabile fino al 29 maggio 2026. Dopo tale data, la VI edizione sarà l’unico riferimento normativo.
Le nuove figure professionali
La modifica più visibile della nuova edizione riguarda gli acronimi delle figure professionali coinvolte nei lavori elettrici. La tabella seguente riassume la corrispondenza tra vecchia e nuova edizione:
| Vecchio acronimo (2021) | Nuovo acronimo (2025) | Designazione | Corrispondente EN 50110-1 |
|---|---|---|---|
| URI | GI | Gestore dell’Impianto | Installation Manager (IM) |
| RI | RI | Responsabile dell’Impianto | Operation Controller (OC) |
| URL | GL | Gestore Programmazione Lavoro | – |
| PL | RLE | Responsabile del Lavoro Elettrico | Work Controller (WC) |
| – | LAV | Lavoratore | Worker (W) |
Nota importante: il termine “Gestore dell’Impianto” (senza “elettrico”) è la designazione corretta dopo l’Errata Corrige CEI 11-27;EC pubblicata a dicembre 2025.
Cosa cambia nella sostanza?
Non si tratta solo di un cambio di nomi. La struttura organizzativa è ora articolata su tre livelli più chiaramente separati:
- GI (Gestore dell’Impianto): ha la responsabilità complessiva dell’impianto elettrico. Può essere il datore di lavoro, il titolare, o una persona designata anche esterna all’azienda. È la figura a cui sono indirizzate le prescrizioni della valutazione del rischio elettrico.
- GL (Gestore Programmazione Lavoro): programma e organizza i lavori elettrici prima del loro inizio. Questa figura non era presente nella EN 50110-1 ed è stata introdotta nella norma italiana per le aziende strutturate. Nelle piccole aziende, il GL può coincidere con il RLE.
- RLE (Responsabile del Lavoro Elettrico): è designato dal GL e gestisce operativamente la sicurezza durante lo svolgimento dei lavori elettrici sul luogo di lavoro.
Le qualifiche PES (Persona Esperta), PAV (Persona Avvertita) e PEC (Persona Comune) restano invariate nelle definizioni. La norma precisa che, in base alle dimensioni e alla struttura delle aziende, tutti i ruoli (GI, RI, GL, RLE) possono coincidere in un’unica persona, purché questa abbia tutte le competenze necessarie.
Le due tipologie di supervisione
La nuova edizione introduce una distinzione esplicita tra due tipologie di supervisione da parte del RLE:
Supervisione sul posto di lavoro
Il RLE può svolgere le attività lavorative in prima persona, ma solo se queste attività non compromettono la supervisione.
Supervisione personale
Il RLE non svolge altre attività in contemporanea. Si dedica esclusivamente al controllo sulla sicurezza elettrica dell’attività lavorativa.
Questa distinzione ha un impatto diretto sull’organizzazione del lavoro: nei lavori più complessi o rischiosi, il RLE non potrà “fare e controllare” contemporaneamente.
Le distanze di lavoro: nuova struttura
Le distanze di lavoro (DL, DV, DA9) mantengono gli stessi valori numerici della precedente edizione, ma la norma introduce una strutturazione più chiara della distanza di lavoro minima DW:
DW = DL + E + L
Dove:
- DL – distanza limite per il lavoro sotto tensione (limite esterno della zona sotto tensione)
- E – distanza ergonomica, per tenere conto di movimenti involontari ed errori di valutazione (riferimento 0,1 m, variabile in base alla tipologia di lavoro)
- L – distanza dell’apparecchiatura, corrispondente alle dimensioni di attrezzature, oggetti o utensili utilizzati
Per gli impianti più comuni, le distanze dalla Tabella A.1 dell’Allegato A sono:
| UN [kV] | DL [mm] | DV [mm] | DA9 [mm] |
|---|---|---|---|
| ≤ 1 | contatto | 300 | 3.000 |
| 10 | 120 | 1.150 | 3.500 |
| 20 | 220 | 1.220 | 3.500 |
| 36 | 380 | 1.380 | 5.000 |
| 132 | 1.100 | 3.000 | 5.000 |
| 380 | 2.500 | 4.000 | 7.000 |
I valori intermedi si possono determinare con interpolazione lineare. Fino a 70 kV le distanze si applicano anche a tensioni in corrente continua.
Arc Flash: il nuovo Allegato I
Una delle novità più rilevanti è l’introduzione dell’Allegato I (informativo) dedicato ai pericoli degli archi elettrici (Arc Flash). Nella precedente edizione, l’arco elettrico era menzionato solo genericamente. Ora la norma dedica un allegato specifico che descrive:
- Effetti termici dell’arco elettrico (temperature che possono superare i 10.000 °C)
- Effetti acustici e onde di pressione
- Parti espulse e metallo fuso
- Effetti ottici
Sebbene l’allegato sia informativo (non prescrittivo), la sua presenza nella norma fornisce un riferimento tecnico per la valutazione del rischio da arco elettrico, oggi sempre più richiesta soprattutto per gli impianti in media tensione e per i quadri BT con elevate correnti di cortocircuito.
L’Allegato J (informativo), anch’esso nuovo, tratta le disposizioni per l’emergenza nei lavori con rischio elettrico.
Impianti complessi: obblighi specifici
La norma definisce impianto complesso (art. 3.8.6) un impianto i cui circuiti risultino fisicamente articolati o poco controllabili visivamente, per il numero di alimentazioni, o per la presenza di impianti in media o alta tensione.
Esempio pratico
Uno stabilimento industriale con cabina di trasformazione MT/BT (20 kV), impianto fotovoltaico con cabina BT/MT, gruppo elettrogeno e UPS è classificabile come impianto complesso per la presenza di media tensione e di multiple fonti di alimentazione.
Per i lavori elettrici su impianti complessi, la norma prescrive:
- Piano di Lavoro (PdL) – documento con le operazioni da eseguire sull’impianto e l’assetto da mantenere durante i lavori;
- Piano di Intervento (PI) – documento con le misure di sicurezza, le modalità d’intervento, le attrezzature e i DPI;
- Consegna e restituzione formale dell’impianto tra RI e RLE, documentata per iscritto;
- Impiego di personale PES per i ruoli di RI e RLE.
Impatto sulla valutazione del rischio elettrico
Per il datore di lavoro che deve aggiornare la propria valutazione del rischio elettrico, le azioni concrete sono:
- Aggiornare la terminologia: sostituire i riferimenti a URI, URL e PL con GI, GL e RLE in tutti i documenti aziendali (valutazione del rischio, nomine, procedure).
- Designare il GI: ogni impianto elettrico deve essere posto sotto la responsabilità di un Gestore dell’Impianto. La figura di GI sostituisce la precedente URI.
- Verificare la complessità dell’impianto: se l’impianto rientra nella definizione di “impianto complesso” (presenza di MT, multiple alimentazioni), devono essere predisposti PdL e PI.
- Aggiornare le procedure di supervisione: specificare se la supervisione è “sul posto di lavoro” o “personale”.
- Valutare il rischio da arco elettrico: considerare l’Arc Flash nella valutazione del rischio, soprattutto per cabine MT/BT e quadri BT con elevate correnti di cortocircuito.
- Aggiornare la formazione: il personale PES e PAV deve essere informato sulle nuove definizioni e sulla nuova struttura organizzativa.
Periodo transitorio e scadenze
- 1 novembre 2025: entrata in vigore della CEI 11-27:2025-10 (VI edizione)
- 1 gennaio 2026: entrata in vigore dell’Errata Corrige CEI 11-27;EC
- 29 maggio 2026: termine di applicabilità della precedente edizione (CEI 11-27:2021-09)
Si consiglia di aggiornare la documentazione prima della scadenza del 29 maggio 2026, in modo da essere già allineati alla nuova edizione. Le valutazioni del rischio elettrico redatte con riferimento alla V edizione restano valide fino a tale data, ma è opportuno pianificare l’aggiornamento.
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Domande Frequenti (FAQ)
Quando entra in vigore la nuova CEI 11-27:2025?
La CEI 11-27:2025-10 (VI edizione) è entrata in vigore il 1 novembre 2025. La precedente edizione 2021-09 resta applicabile fino al 29 maggio 2026. Dopo tale data, sarà obbligatorio fare riferimento esclusivamente alla nuova edizione.
Cosa significa GI nella nuova CEI 11-27?
GI sta per Gestore dell’Impianto (art. 3.2.1 CEI 11-27:2025-10). Sostituisce la precedente figura dell’URI (Unità Responsabile Impianto). È la persona che ha la responsabilità complessiva dell’impianto elettrico per garantirne l’esercizio in sicurezza. Può essere il datore di lavoro, il titolare o una persona designata, anche esterna all’azienda.
Qual è la differenza tra RLE e PL?
Il RLE (Responsabile del Lavoro Elettrico) sostituisce il PL (Preposto al Lavoro) della precedente edizione. La differenza principale è che il RLE è esplicitamente designato dal GL (Gestore Programmazione Lavoro) e la norma distingue due tipologie di supervisione: supervisione sul posto di lavoro (il RLE può lavorare se non compromette la supervisione) e supervisione personale (il RLE si dedica esclusivamente al controllo).
La CEI 11-27 è obbligatoria?
La CEI 11-27 è una norma tecnica volontaria, non una legge. Tuttavia, il D.Lgs. 81/08 all’art. 80 comma 3-bis impone al datore di lavoro di tenere conto delle “pertinenti norme tecniche”, e la CEI 11-27 è la pertinente norma tecnica per i lavori elettrici. La Legge 186/68 riconosce inoltre le norme CEI come regola dell’arte. Non seguirla espone a responsabilità civili e penali in caso di infortunio.
Cos’è un impianto complesso secondo la CEI 11-27?
Un impianto complesso (art. 3.8.6 CEI 11-27:2025-10) è un impianto i cui circuiti risultino fisicamente articolati o poco controllabili visivamente, o che presenta multiple alimentazioni, o impianti in media o alta tensione. Ad esempio, uno stabilimento con cabina MT/BT, impianto fotovoltaico e gruppo elettrogeno è un impianto complesso. Per i lavori su impianti complessi sono obbligatori il Piano di Lavoro (PdL) e il Piano di Intervento (PI).
Cos’è l’Arc Flash nella CEI 11-27:2025?
L’Arc Flash (arco elettrico) è trattato nel nuovo Allegato I (informativo) della CEI 11-27:2025-10. Descrive i pericoli causati dall’arco elettrico: effetti termici con temperature oltre 10.000 °C, effetti acustici, onde di pressione, parti espulse, metallo fuso ed effetti ottici. Sebbene informativo, questo allegato fornisce un riferimento tecnico per la valutazione del rischio da arco elettrico.
Le qualifiche PES e PAV cambiano con la nuova CEI 11-27?
Le definizioni di PES (Persona Esperta) e PAV (Persona Avvertita) restano sostanzialmente invariate. La norma precisa che l’attribuzione di PES e PAV non riguarda solo il personale operativo, ma anche il personale tecnico coinvolto nel processo organizzativo dei lavori elettrici. Per i lavori sotto tensione in bassa tensione, la CEI 11-27 richiede un requisito aggiuntivo di idoneità: si parla correttamente di PES con idoneità o PAV con idoneità, non di un’ulteriore qualifica autonoma.
Attenzione alla dicitura «PEI»: è un acronimo diffuso nel linguaggio comune (Persona Esperta Idonea), ma non compare nella norma CEI 11-27. Il testo normativo non prevede una terza categoria di qualifica autonoma: il personale abilitato ai lavori sotto tensione è sempre un PES o un PAV a cui è stata riconosciuta l’idoneità specifica. Usare «PEI» in documenti aziendali (DVR, nomine, procedure) può generare confusione ed è tecnicamente errato.
📎 Scarica i fac-simile dei moduli CEI 11-27:2025
Abbiamo preparato i 5 modelli aggiornati alla VI edizione (Allegato F, CR 1, PdL 1, PI 1, PI 2), pronti all’uso in versione PDF statica o compilabile direttamente a video.
Articolo aggiornato alla CEI 11-27:2025-10 (VI edizione, ottobre 2025) comprensivo dell’Errata Corrige CEI 11-27;EC (dicembre 2025). Le informazioni contenute nel presente articolo hanno carattere informativo e non sostituiscono la consultazione integrale della norma.
Vedi anche
Oltre al rischio elettrico durante i lavori, le strutture sono esposte al rischio da fulminazione: la valutazione conforme alla CEI EN IEC 62305 (nuova edizione in vigore dal 2027) è complementare alla CEI 11-27 nella gestione integrata della sicurezza elettrica.
→ Valutazione Rischio Fulminazione CEI EN IEC 62305:2027 a Piacenza
